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D.Lvo 24/06/2003 n. 182-2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. - 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. ». - La direttiva 2000/59/CE è pubblicata in GUCE n. L 332 del 28 dicembre 2000. - Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. -La Legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento -Il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: «Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE. Art. 2. Definizioni 1. Al fine del presente Decreto, si intende per a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonchè le unità di cui alle lettere f) e g) b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662 c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonchè i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78 d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di caricoscarico e fuoriuscite e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima. 2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Note all'art. 2: - Per la Legge 29 settembre 1980, n. 662, vedi note alle premesse. -Per il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente Decreto si applica a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a). 2. Il Ministro della difesa, con Decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente Decreto, ai sensi del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. 3. Il Ministro dell'interno, con Decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente Decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. 1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia del-le navi che vi fanno scalo, nonchè delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. 4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato Decreto. 5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonchè del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. 6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo n. 22 del 1997. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1. Note all'art. 4: - Per il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. Gli articoli 27, 28, 6, comma 1, lettera m), 11 e 12 così recitano: «Art. 27 (Approvazione del progetto di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza a) procede alla valutazione dei progetti b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente la valutazione di compatibilità ambientale d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale. 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'utorizzazione rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.». «Art. 28 (Aurotorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare |
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